Il Tribunale per i Minorenni di Roma
permette l’adozione in una coppia omosessuale
Il Tribunale per i Minorenni di
Roma ha recentemente accolto la domanda di adozione formulata da una donna nei
confronti della figlia della propria compagna. La coppia, legata da stabile convivenza
da una decina di anni, era ricorsa alla procreazione assistita all’estero, cui
si era sottoposta la più giovane delle due donne, dando alla luce una bambina.
La compagna ha pertanto domandato
al Tribunale di poter adottare la bambina, e di aggiungere il suo cognome a
quello della madre naturale portando così la bambina ad avere il cognome di
entrambe.
L’adozione che è stata richiesta
e concessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma è invece l’adozione cd. “in
casi particolari”, che permette l’adozione di un minore a condizioni meno
rigorose e con effetti parzialmente diversi: non viene infatti rescisso il
legame con la famiglia di origine, e pertanto non si crea un analogo legame con
la famiglia dell’adottante. Il minore acquista quindi diritti e obblighi di un
figlio legittimo nei confronti dell’adottante, ma non nei confronti dei
parenti di quest’ultimo.
In questi casi, tassativamente
elencati dalla legge (la n. 184/83, art. 44) l’adozione può essere richiesta
anche da persona singola, come sottolinea il Tribunale, a prescindere dallo
“stato di abbandono”, in considerazione dell’interesse superiore del minore.
E’ proprio sulla considerazione
dell’interesse superiore del minore che il Tribunale basa la motivazione della
sua decisione di accoglimento della domanda di adozione.
Infatti, innanzitutto il
Tribunale ammette le coppie conviventi,
quindi non legate da vincolo matrimoniale, al richiesto tipo di adozione
in considerazione del fatto che “una diversa interpretazione non consentirebbe
il perseguimento dell’interesse preminente del minore in situazioni, come
quella di cui qui trattasi, in cui il figlio di soggetto convivente con
l’adottante abbia con quest’ultimo un rapporto del tutto equivalente a quello
che si instaura normalmente con un genitore, al quale però l’ordinamento
negherebbe qualsiasi riconoscimento e tutela”.
Questo oltre al fatto che,
osserva il Tribunale, “la famiglia deve possedere i caratteri dell’adeguatezza da individuarsi
però in concreto sulla base dell’interesse del minore”.
Non viene quindi adottato un
criterio “formalistico”, che vede la coppia sposata come maggiormente adatta ad
accogliere un minore solo per il fatto dell’esistenza del vincolo matrimoniale
(il Tribunale sottolinea infatti anche che oggi, dato l’alto tasso di
separazioni e divorzi, è venuta meno la “tradizionale” garanzia di
indissolubilità del matrimonio).
Il secondo passaggio fondamentale
è quello in cui il Tribunale afferma che questo ragionamento “non può non
applicarsi (…) anche ai conviventi del medesimo sesso”.
Ciò sempre perché scopo della legge
che consente l’adozione in casi particolari è quello di tutelare l’interesse
superiore del minore che, scrive il Tribunale, “non può presumersi che non
possa realizzarsi nell’ambito di un
nucleo familiare costituito da una coppia di soggetti del medesimo sesso”.
Interessante e da sottolineare il
modo in cui il Tribunale costruisce le frasi su questo punto: il ripetuto uso
della doppia negazione (“non può non applicarsi”; “non può presumersi che non
possa realizzarsi”, e altre volte in tutto il passaggio relativo a questo
argomento) è ancora più categorico dell’affermazione “piana” (“si applica”; “si
presume possa realizzarsi”) nell’affermare che non c’è alcun tipo di
motivazione che impedisce di trattare allo stesso modo le coppie eterosessuali
e quelle omosessuali.
Infatti, in un passaggio in cui
il Tribunale si lascia andare a considerazioni più generali, afferma che il
Giudice minorile non può restare indifferente ai cambiamenti che la società
propone, con una continuità e una
velocità cui il legislatore fatica a tenere dietro, proprio perché il suo
compito è quello di garantire effettivamente l’interesse superiore del minore,
in ogni suo provvedimento.
Ed è proprio perché il Tribunale
riconosce, senza ombra di dubbio, che la coppia omosessuale sia coppia dotata
di pari status e dignità delle coppie eterosessuali (richiamando sul punto le
sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma anche della Corte
Costituzionale italiana che ha affermato che la coppia omosessuale rientra tra
le “formazioni sociali” protette dall’art. 2 Cost.), che compie l’indagine consueta
in casi di adozione, cioè verifica in concreto il benessere della bambina
all’interno della coppia formata dalle due donne, all’esterno (coi compagni e
alla scuola materna), e il benessere della coppia stessa, concludendo positivamente
e di conseguenza accogliendo la domanda di adozione.
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