venerdì 5 settembre 2014

Riconosciuta adozione a coppia lesbica: la bimba è figlia di una delle partner



Il Tribunale per i Minorenni di Roma permette l’adozione in una coppia omosessuale


Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha recentemente accolto la domanda di adozione formulata da una donna nei confronti della figlia della propria compagna. La coppia, legata da stabile convivenza da una decina di anni, era ricorsa alla procreazione assistita all’estero, cui si era sottoposta la più giovane delle due donne, dando alla luce una bambina.
La compagna ha pertanto domandato al Tribunale di poter adottare la bambina, e di aggiungere il suo cognome a quello della madre naturale portando così la bambina ad avere il cognome di entrambe.
Bisogna premettere che nell’ordinamento italiano sono previsti diversi tipi di adozione di minorenni:  l’adozione cd. “legittimante”, prevista per i minori che si trovino in stato di abbandono morale e materiale, ha l’effetto di rescindere completamente i legami di parentela con la famiglia di origine per crearli con le famiglie degli adottanti, nelle quali l’adottato è inserito a tutti gli effetti come se fosse figlio legittimo della coppia.
L’adozione che è stata richiesta e concessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma è invece l’adozione cd. “in casi particolari”, che permette l’adozione di un minore a condizioni meno rigorose e con effetti parzialmente diversi: non viene infatti rescisso il legame con la famiglia di origine, e pertanto non si crea un analogo legame con la famiglia dell’adottante. Il minore acquista quindi diritti e obblighi di un figlio legittimo nei confronti  dell’adottante, ma non nei confronti dei parenti di quest’ultimo.
  
In questi casi, tassativamente elencati dalla legge (la n. 184/83, art. 44) l’adozione può essere richiesta anche da persona singola, come sottolinea il Tribunale, a prescindere dallo “stato di abbandono”, in considerazione dell’interesse superiore del minore.
E’ proprio sulla considerazione dell’interesse superiore del minore che il Tribunale basa la motivazione della sua decisione di accoglimento della domanda di adozione.
Infatti, innanzitutto il Tribunale ammette le coppie conviventi,  quindi non legate da vincolo matrimoniale, al richiesto tipo di adozione in considerazione del fatto che “una diversa interpretazione non consentirebbe il perseguimento dell’interesse preminente del minore in situazioni, come quella di cui qui trattasi, in cui il figlio di soggetto convivente con l’adottante abbia con quest’ultimo un rapporto del tutto equivalente a quello che si instaura normalmente con un genitore, al quale però l’ordinamento negherebbe qualsiasi riconoscimento e tutela”.
Questo oltre al fatto che, osserva il Tribunale, “la famiglia deve possedere  i caratteri dell’adeguatezza da individuarsi però in concreto sulla base dell’interesse del minore”.
Non viene quindi adottato un criterio “formalistico”, che vede la coppia sposata come maggiormente adatta ad accogliere un minore solo per il fatto dell’esistenza del vincolo matrimoniale (il Tribunale sottolinea infatti anche che oggi, dato l’alto tasso di separazioni e divorzi, è venuta meno la “tradizionale” garanzia di indissolubilità del matrimonio).
Il secondo passaggio fondamentale è quello in cui il Tribunale afferma che questo ragionamento “non può non applicarsi (…) anche ai conviventi del medesimo sesso”.
Ciò sempre perché scopo della legge che consente l’adozione in casi particolari è quello di tutelare l’interesse superiore del minore che, scrive il Tribunale, “non può presumersi che non possa realizzarsi  nell’ambito di un nucleo familiare costituito da una coppia di soggetti del medesimo sesso”.
Interessante e da sottolineare il modo in cui il Tribunale costruisce le frasi su questo punto: il ripetuto uso della doppia negazione (“non può non applicarsi”; “non può presumersi che non possa realizzarsi”, e altre volte in tutto il passaggio relativo a questo argomento) è ancora più categorico dell’affermazione “piana” (“si applica”; “si presume possa realizzarsi”) nell’affermare che non c’è alcun tipo di motivazione che impedisce di trattare allo stesso modo le coppie eterosessuali e quelle omosessuali.
Infatti, in un passaggio in cui il Tribunale si lascia andare a considerazioni più generali, afferma che il Giudice minorile non può restare indifferente ai cambiamenti che la società propone, con una  continuità e una velocità cui il legislatore fatica a tenere dietro, proprio perché il suo compito è quello di garantire effettivamente l’interesse superiore del minore, in ogni suo provvedimento.
Ed è proprio perché il Tribunale riconosce, senza ombra di dubbio, che la coppia omosessuale sia coppia dotata di pari status e dignità delle coppie eterosessuali (richiamando sul punto le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma anche della Corte Costituzionale italiana che ha affermato che la coppia omosessuale rientra tra le “formazioni sociali” protette dall’art. 2 Cost.), che compie l’indagine consueta in casi di adozione, cioè verifica in concreto il benessere della bambina all’interno della coppia formata dalle due donne, all’esterno (coi compagni e alla scuola materna), e il benessere della coppia stessa, concludendo positivamente e di conseguenza accogliendo la domanda di adozione.

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